CANCELLAZIONE IMMEDIATA TRASCRIZIONI E ISCRIZIONI.
La
Cassazione, a Sezioni Unite, spazza via la pretesa di attestazioni di
definitività dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione affermando la
INESIGIBILITÀ
DELL’ATTESTAZIONE DI DEFINITIVITÀ DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE
DELL’ESECUZIONE.
La
Cassazione riafferma la immediata esecutività di tutti i provvedimenti del
giudice dell’esecuzione e, di conseguenza, l’inesigibilità di un’attestazione
di conseguita definitività non prevista per legge e non istituibile per “ l’estro interpretativo di un’autorità
amministrativa preposta settori diversi dal processo” , leggasi “conservatoria
dei registri immobiliari”, ora Agenzia per il territorio.
È
quanto affermano le sezioni unite della cassazione con la sentenza numero 28387
del 4 dicembre 2020, relatore il Consigliere Dottor Franco de Stefano, che ha
chiarito definitivamente che ogni atto del Giudice dell’esecuzione è definitivo
per il solo fatto di essere stato da lui reso, operando l’opposizione solo in
via successiva ed eventuale sulla sua idoneità ad estrinsecare immediatamente
gli effetti suoi propri finalizzati alla necessaria progressione del
procedimento.
Ne
consegue che anche il decreto di trasferimento è in via immediata
definitivamente produttivo dei suoi effetti propri, tra cui la cancellazione
delle formalità pregiudizievoli gravanti sul bene che ne è oggetto,
indicate nell’articolo 586 codice procedura civile.
Il
supremo Collegio ha statuito che: “ in difetto di una disposizione che
autorizzi a differire l’esecuzione dell’ordine incondizionato di cancellazione
impartito col decreto di trasferimento, sia il giudice dell’esecuzione che il
conservatore devono limitarsi ad applicare la legge: il primo pronunciando
un decreto che, accertata la ritualità delle operazioni pregresse, ordina la
purgazione dalle formalità pregiudizievoli in modo da immettere sul mercato è
nelle mani dell’aggiudicatario un bene che ne definitivamente liberato.
Dal
canto suo, il conservatore doverosamente segue incondizionatamente di
immediatamente l’ordine che, sotto la propria responsabilità, quel giudice ha
emesso, non avendo alcuna potestà di inficiare o differirne l’immediata
efficacia e non dando corso al quale, come ad esempio subordinandolo alla produzione
di attestati sulla inoppugnabilità o definitività del decreto, invece sussistente
ex se, egli rifiuta un atto del proprio ufficio ed espone questo,
l’amministrazione da cui dipende e se stesso le conseguenti responsabilità in
sede civile, penale, contabile, amministrativa e disciplinare.
Può
così concludersi che il decreto di trasferimento immobiliare implica
l’immediato e non differibile trasferimento del bene purgate libero dai pesi
indicati dalla norma o ricavabili dal regime del processo esecutivo con
conseguente obbligo per il competente ufficio di procedere alla cancellazione
di questi immediatamente ed incondizionatamente indipendentemente dal decorso
dei termini previsti per il dispiegamento delle opposizione agli atti esecutivi
avverso il decreto di trasferimento.
In
definitiva le sezioni unite hanno affermato il seguente principio di diritto
nell’interesse della legge: “ nel procedimento di espropriazione vendita
forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l’ordine di
cancellazione dei gravami sul medesimo (tra cui pignoramenti e le ipoteche),
determina il trasferimento del diritto oggetto della procedura espropriativa
libero da quei pesi e quindi la contestuale estinzione dei medesimi vincoli dei
quali il conservatore dei registri immobiliari (oggi ufficio provinciale del
territorio-servizio di pubblicità immobiliare, istituito presso l’agenzia delle
entrate) è tenuto ad eseguire la cancellazione immediatamente, in ogni caso
indipendentemente dal decorso del termine di proponibilità delle opposizioni
esecutive a norma dell’articolo 617 codice procedura civile”.
Va
sottolineato che, benché la sentenza faccia riferimento al decreto di
trasferimento, la stessa sentenza precisa pur che tutti gli atti del
processo esecutivo non possono essere assoggettati ad un’attestazione di
conseguita definitività essendo di per sé stessi esecutivi.
I
giudici di merito e le conservatorie dovranno, in ossequio alla affermato principio
di diritto, cessare di richiedere attestati di definitività frutto del loro “ estro interpretativo”
incorrendo, in caso contrario, in uno al proprio ufficio, in responsabilità
civile e penale, contabile ed amministrativa, nonché disciplinare.
Avvocato
Rodolfo Tullio Parrella
via
Roma 11,84091, Battipaglia, (SA)
335/
8248795
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