COME CAPIRCI QUALCOSA NELLA GESTIONE DELL'AZIENDA E PAGARE MENO TASSE

 

COME  PAGARE MENO TASSE “legalmente” PAGANDO SOLO IL DOVUTO!

 

1.     Costituirsi come società di capitale S.r.l.

2.     Possibilità per gli amministratori di ricevere esentasse:

·        indennità di trasferta,

·       indennizzi dovuti per le trasferte per l’utilizzo del mezzo personale.

·       rimborsi chilometrici, rimborsi spese per trasferte oltre ad un’indennità giornaliera pari ad € 77 quando si va all’estero.

·       Evitare il compenso per l’amministratore per l’attività prestata nella funzione che comporta il pagamento alla gestione separata INPS spostando parte degli utili di impresa su una polizza di trattamento fine mandato a favore dell’amministratore che è deducibile e con una tassazione particolarmente favorevole.

 

·       Tassazione separata trattamento fine mandato amministratore.

Il D.P.R. n.917 del 1986, dispone – all’art. 105 – la deducibilità dei relativi accantonamenti dal reddito dell’impresa erogante.

Per il percettore, l’art. 17, comma 1, lett. c), del TUIR consente, infatti, di assoggettare le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR a tassazione separata, a condizione che il diritto all’indennità risulti da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.

L’imposta viene ad essere determinata, in base alle previsioni dell’art. 21, comma 1, del TUIR, applicando all’ammontare percepito dal contribuente – in luogo delle aliquote progressive per scaglioni applicate al reddito complessivo, comprensivo dell’indennità percepita – l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente stesso nel biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione. Con l’applicazione della tassazione separata, poi, il prelievo fiscale sull’indennità di fine mandato si realizza in due momenti: all’atto dell’erogazione dell’indennità, attraverso l’applicazione di una ritenuta d’acconto del 20 per cento (ai sensi dell’art. 24, comma 1, ultimo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973) e, successivamente, con la liquidazione dell’imposta definitiva effettuata dall’Agenzia delle entrate, la quale applica l’aliquota corrispondente al reddito medio del biennio precedente.

Condizione essenziale per poter assoggettare il trattamento di fine mandato a tassazione separata è che il diritto all’indennità risulti da atto scritto di data certa, anteriore all’inizio del rapporto. Il requisito della data certa è sempre soddisfatto nel caso in cui la società preveda, per statuto, il diritto, da parte degli amministratori, alla percezione dell’indennità di fine mandato;

In assenza della predetta previsione statutaria, l’assemblea può comunque deliberare in qualsiasi momento il diritto alla percezione dell’indennità di fine mandato, purché la delibera sia antecedente all’accettazione della carica da parte dell’amministratore, facendo redigere il verbale di assemblea da un notaio; facendo autenticare da un notaio le firme apposte dai soci sul verbale di delibera; inviando all’amministratore copia della delibera per raccomandata con ricevuta di ritorno oppure registrando la delibera presso l’Agenzia delle entrate. 

In mancanza della data certa, l’intera indennità di fine mandato deve essere assoggettata a tassazione ordinaria;

Affinché la data certa sia anteriore all’inizio del rapporto, occorre poi che l’amministratore sia di nuova nomina o che venga determinata un’interruzione del rapporto, così che la nomina o la conferma possano rappresentare l’inizio di un nuovo rapporto. Qualora l’amministratore non sia di nuova nomina, quindi, lo stesso dovrà dimettersi e attendere la delibera con la quale gli verrà conferito nuovamente l’incarico e che dovrà riportare espressamente la previsione dell’indennità di fine mandato. Questa operazione, comunque, potrebbe subire rilievi da parte dell’Amministrazione finanziaria, soprattutto ove il trattamento di fine mandato riconosciuto all’amministratore non sia parametrato ai compensi corrisposti.

Per l’indennità per la cessazione dei rapporti da collaborazione coordinata e continuativa (quale è, appunto, il trattamento di fine mandato), è possibile dedurre l’accantonamento nei limiti della quota maturata per competenza, a prescindere dal momento in cui l’indennità verrà pagata.

(Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile, si applica, ai sensi del comma 3 dell’art. 21, l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell’altro anno; se invece non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni, si applica l’aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito (aliquota attualmente pari al 23 per cento).

 La deducibilità dell’indennità prevede tre condizioni:

a) l’indennità deve riferirsi alla cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

b) il diritto all’indennità deve risultare da atto avente data certa;

c) la data certa deve essere anteriore all’inizio del rapporto.

 

L’utilizzo dello strumento assicurativo

A garanzia del pagamento dell’indennità di fine mandato agli amministratori, le società possono stipulare apposite polizze assicurative che, oltre a garantire l’accantonamento graduale della provvista necessaria, consentono di ottenere un rendimento finanziario.

Tali polizze assicurative possono prevedere, quale soggetto beneficiario, o direttamente l’amministratore o la stessa società contraente che si impegna eventualmente a retrocedere all’amministratore.

Per l’impresa, i premi assicurativi dovranno essere riportati nello stato patrimoniale, mentre nel conto economico dovranno essere registrati tra i costi deducibili gli accantonamenti relativi al debito in maturazione costituito dal trattamento di fine mandato da corrispondere all’amministratore.

 

3.     Registrazione e cessione del marchio (previa perizia di stima sullo stesso) parzialmente defiscalizzato in Italia

4.     inquadrare l’eventuale personale addetto alle vendite esterne con la normativa dei venditori porta a porta che comporta un rilevante vantaggio fiscale

5.     invece di dedurre i costi di acquisto o noleggio delle auto al 20% è preferibile per l’azienda concedere a un collaboratore un veicolo aziendale per uso promiscuo, garantendosi così una deducibilità maggiorata fino al 70%

6.     Gli oneri deducibili possono essere sottratti al reddito prima di calcolare l’imposta dovuta

7.     Gli oneri detraibili possono essere sottratti direttamente dalle imposte da pagare

8.     Quindi, dedurre tutti gli acquisti e costi sostenuti

9.     La condizione necessaria per dedurre un costo del tuo imponibile è l’inerenza, cioè ci deve essere una fattura inerente all’attività d’impresa quindi deve riguardare quello che fai tu o che fa la tua azienda. La fattura non è probatoria e quindi occorre che sia accompagnata da pezze d’appoggio costituite da fotografie di eventuali lavori eseguiti, volantini, brochure, documenti estratti da Internet, attestazioni, finalità della spesa, progetto a cui si riferisce.

 

10.  Per dimostrare che un costo è inerente all’attività della tua impresa in modo da POTERLO DEDURRE SENZA problemi se fatturi come ditta individuale devi avere più codici Ateco possibili; invece se fatturi come società devi fare in modo di avere un oggetto sociale più ampio possibile, quindi nella descrizione dell’oggetto sociale della tua attività aggiungi attività secondarie; si può scaricare una integrazione dell’oggetto sociale dal sito www.pagaremenotassesipuò.it .

11.  Inserire in bilancio le perdite sui crediti: crediti che non possono più essere incassati dal relativo debitore generano una perdita per l’azienda nell’esercizio in cui vengono rilevate; se sono inferiori ad € 2500 e oltre i sei mesi dalla scadenza, non è necessaria l’azione legale per portarli in deduzione.

 

12.  Calcolare l’acconto IVA nell’ultimo trimestre con il metodo previsionale e non con il metodo storico.

L’acconto Iva può essere calcolato scegliendo, in base alla convenienza, tra tre diversi metodi di calcolo. In particolare, è possibile adottare uno dei seguenti metodi:

·        storico

·        previsionale

·        analitico.

Metodo storico

Applicando il metodo storico, l’acconto Iva è pari all'88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell'anno precedente.

Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.

Semplificando, la base di calcolo, su cui applicare l’88%, è pari al debito d’imposta risultante:

·        per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente

·        per i contribuenti trimestrali ordinari dalla dichiarazione annuale Iva

·        per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc..) alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.

 

Metodo previsionale (PREFERIBILE)

Con il metodo previsionale l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre.

Con questo metodo, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare:

·        per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili

·        in sede di dichiarazione annuale Iva, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari

·        per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.

Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.

 

Metodo analitico

Il calcolo con il metodo analitico si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’Iva relativa alle seguenti operazioni:

·        operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)

·        operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre

·        operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).

 

 

COMPRENDERE LA DIFFERENZA TRA MARGINE DI CONTRIBUZIONE ED  EBITDA

13.  Ebitda: earning before interest taxes depreciation and amortization; in italiano: utile prima degli interessi, (ovvero il costo del denaro necessario a far girare il business), delle tasse, dei deprezzamenti costituiti da perdite varie su immobilizzazioni e crediti e degli ammortamenti costituiti da quote di ripartimento dei cespiti aziendali. Determina la capacità di un business di generare utili prima che l’imprenditore e la normativa fiscale possano incidere in bene o in male.

 

CONTO ECONOMICO

il conto economico testimonia la ricchezza che ha prodotto la tua azienda e, di conseguenza, l’imponibile fiscale sul quale andranno calcolate le imposte.

Quindi è importantissimo!

 

STATO PATRIMONIALE

·       cos’è lo STATO patrimoniale?

Lo stato patrimoniale si compone di sezioni contrapposte:

a sinistra vi sono gli attivi a destra le passività.

Lo stato patrimoniale quantifica in euro il patrimonio della tua azienda in un determinato giorno dell’anno. In genere al 31 dicembre quando si chiude il bilancio di esercizio.

ATTIVI dello stato patrimoniale:

Gli Attivi dello stato patrimoniale costituiscono l’ammontare complessivo degli investimenti in essere (attivo circolante più attivo immobilizzato) che sono destinati a ritornare moneta in tempi brevi -meno di un anno- o perché destinate a un impiego produttivo o perché destinate a essere venduti o riscossi e si distinguono in:

a)     liquidità immediate: sono generalmente le disponibilità di cassa, ad esempio i soldi sul conto corrente;

b)     liquidità differite: sono impieghi non liquidi di esercizio in attesa di realizzo. La trasformazione in contanti avverrà a scadenza o entro i 12 mesi; sono generalmente crediti verso clienti, cambiali commerciali, prestiti titoli acquisiti per temporaneo investimento di eccedenza di mezzi monetari, crediti verso clienti a breve termine, accantonamenti assicurativi, titoli a breve termine, BOT, anticipi a fornitori e simili.

c)     Rimanenze: sono impieghi di esercizi in attesa di utilizzo di realizzo, ad esempio merci magazzino, lavori in corso non ancora fatturati eccetera

d)     immobilizzazioni:

investimenti di durata pluriennale in immobilizzazioni tecniche (materiali e immateriali) e immobilizzazioni finanziarie, che si prevede resteranno vincolati all’azienda per lungo tempo, generando flussi monetari in entrati in un periodo di tempo superiore all’anno. Riguardano impieghi per fattori produttivi che costituiscono la struttura operativa dell’impresa. Ad esempio:

§  immobilizzazioni materiali costituiti da magazzini, macchine, terreni …

§  Immobilizzazioni immateriali: costituiti da marchi, brevetti, avviamento, concessioni, licenze eccetera

§  immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni in aziende controllate o collegate; crediti pluriennale nei confronti di altre aziende, obbligazioni eccetera

 

PASSIVI dello stato patrimoniale

premesso che l’azienda copre i suoi investimenti ricorrendo a diverse forme di finanziamento, le passività indicano proprio da chi e in che misura è stato fornito il capitale necessario per finanziare le attività. Rappresentano quindi la provenienza del capitale investito e corrispondono ai debiti contratti dall’azienda con soggetti terzi.

Sono distinte in:

passività a breve termine: esigibili entro l’anno, ad esempio debiti verso banche o fornitori, quote a breve termine di crediti a medio e lungo termine, imposte a breve termine, cambiali passive,

passività a lungo medio termine: esigibilità oltre l’anno, ad esempio prestiti obbligazionari, mutui passivi, fondi per imposte a lungo termine, trattamenti di fine rapporto;

 

IL CAPITALE NETTO

è pari alla differenza tra le attività e le passività patrimoniali; cioè la misura di quanto resta delle attività dopo che sono stati rimborsati tutti i creditori.

È costituito da:

conferimenti:

in denaro o in natura eseguiti dai proprietari o dai soci al momento della costituzione dell’azienda o in epoche successive (capitale sociale di riserva da sovrapprezzo delle azioni);

accantonamenti:

a riserva degli utili conseguiti e non distribuiti ai soci sotto forma di dividendi, gli utili di bilancio conseguiti e reinvestiti nell’impresa concorrono alla determinazione dei finanziamenti aziendali (autofinanziamento in senso stretto).

il capitale netto aumenta in presenza di utili non distribuiti mentre diminuisce in conseguenza di perdite a parità di tutte le altre condizioni

 

Nel Conto economico non va riportata l’Iva ma vanno inseriti solo ricavi e costi al netto dell’Iva perché i soldi dell’Iva sono dello Stato e l’imprenditore è solo un intermediario che l’incassa per poi darli al legittimo destinatario.

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