COME CAPIRCI QUALCOSA NELLA GESTIONE DELL'AZIENDA E PAGARE MENO TASSE
COME PAGARE MENO TASSE “legalmente” PAGANDO SOLO
IL DOVUTO!
1.
Costituirsi
come società di capitale S.r.l.
2.
Possibilità
per gli amministratori di ricevere esentasse:
· indennità di trasferta,
· indennizzi dovuti per
le trasferte per l’utilizzo del mezzo personale.
· rimborsi
chilometrici, rimborsi spese
per trasferte oltre ad un’indennità giornaliera pari ad € 77 quando si va
all’estero.
· Evitare il compenso per l’amministratore per
l’attività prestata nella funzione che comporta il pagamento alla gestione separata
INPS spostando parte degli utili di impresa su una polizza di trattamento fine mandato a favore
dell’amministratore che è deducibile e con una tassazione
particolarmente favorevole.
· Tassazione
separata trattamento fine mandato amministratore.
Il D.P.R. n.917 del
1986, dispone – all’art. 105 – la deducibilità dei relativi accantonamenti dal
reddito dell’impresa erogante.
Per il percettore, l’art.
17, comma 1, lett. c), del TUIR consente, infatti, di assoggettare le indennità
percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR a
tassazione separata, a condizione che il diritto all’indennità risulti da atto
di data certa anteriore all’inizio del rapporto.
L’imposta viene ad
essere determinata, in base alle previsioni dell’art. 21, comma 1, del TUIR,
applicando all’ammontare percepito dal contribuente – in luogo delle aliquote
progressive per scaglioni applicate al reddito complessivo, comprensivo
dell’indennità percepita – l’aliquota
corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente stesso
nel biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione.
Con l’applicazione della tassazione separata, poi, il prelievo fiscale sull’indennità
di fine mandato si realizza in due momenti: all’atto dell’erogazione
dell’indennità, attraverso l’applicazione di una ritenuta d’acconto del 20 per
cento (ai sensi dell’art. 24, comma 1, ultimo periodo, del d.P.R. n. 600 del
1973) e, successivamente, con la liquidazione dell’imposta definitiva
effettuata dall’Agenzia delle entrate, la quale applica l’aliquota
corrispondente al reddito medio del biennio precedente.
Condizione essenziale
per poter assoggettare il trattamento di fine mandato a tassazione separata è che
il diritto all’indennità risulti da atto scritto di data certa, anteriore
all’inizio del rapporto. Il requisito della data certa è sempre soddisfatto nel
caso in cui la società preveda, per statuto, il diritto, da parte degli
amministratori, alla percezione dell’indennità di fine mandato;
In assenza della
predetta previsione statutaria, l’assemblea può comunque deliberare in
qualsiasi momento il diritto alla percezione dell’indennità di fine mandato,
purché la delibera sia antecedente all’accettazione della carica da parte
dell’amministratore, facendo redigere il verbale di assemblea da un notaio;
facendo autenticare da un notaio le firme apposte dai soci sul verbale di
delibera; inviando all’amministratore copia della delibera per raccomandata con
ricevuta di ritorno oppure registrando la delibera presso l’Agenzia delle
entrate.
In mancanza della data
certa, l’intera indennità di fine mandato deve essere assoggettata a tassazione
ordinaria;
Affinché la data certa
sia anteriore all’inizio del rapporto, occorre poi che l’amministratore sia di
nuova nomina o che venga determinata un’interruzione del rapporto, così che la
nomina o la conferma possano rappresentare l’inizio di un nuovo rapporto.
Qualora l’amministratore non sia di nuova nomina, quindi, lo stesso dovrà
dimettersi e attendere la delibera con la quale gli verrà conferito nuovamente
l’incarico e che dovrà riportare espressamente la previsione dell’indennità di
fine mandato. Questa operazione, comunque, potrebbe subire rilievi da parte
dell’Amministrazione finanziaria, soprattutto ove il trattamento di fine
mandato riconosciuto all’amministratore non sia parametrato ai compensi
corrisposti.
Per l’indennità per la
cessazione dei rapporti da collaborazione coordinata e continuativa (quale è,
appunto, il trattamento di fine mandato), è possibile dedurre l’accantonamento nei limiti della quota maturata per
competenza, a prescindere dal momento in cui l’indennità verrà pagata.
(Se in uno dei due
anni anteriori non vi è stato reddito imponibile, si applica, ai sensi del
comma 3 dell’art. 21, l’aliquota corrispondente alla metà del reddito
complessivo netto dell’altro anno; se invece non vi è stato reddito imponibile
in alcuno dei due anni, si applica l’aliquota stabilita per il primo scaglione
di reddito (aliquota attualmente pari al 23 per cento).
La deducibilità dell’indennità prevede tre
condizioni:
a) l’indennità deve riferirsi alla cessazione di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa;
b) il diritto all’indennità deve risultare da atto avente
data certa;
c) la data certa deve essere anteriore all’inizio del
rapporto.
L’utilizzo dello strumento
assicurativo
A garanzia del
pagamento dell’indennità di fine mandato agli amministratori, le società
possono stipulare apposite polizze assicurative che, oltre a garantire
l’accantonamento graduale della provvista necessaria, consentono di ottenere un
rendimento finanziario.
Tali polizze
assicurative possono prevedere, quale soggetto beneficiario, o direttamente
l’amministratore o la stessa società contraente che si impegna eventualmente a
retrocedere all’amministratore.
Per l’impresa, i premi
assicurativi dovranno essere riportati nello stato patrimoniale, mentre nel
conto economico dovranno essere registrati tra i costi deducibili gli
accantonamenti relativi al debito in maturazione costituito dal trattamento di
fine mandato da corrispondere all’amministratore.
3.
Registrazione
e cessione del marchio (previa perizia di stima sullo stesso) parzialmente
defiscalizzato in Italia
4.
inquadrare
l’eventuale personale addetto alle vendite esterne con la normativa dei venditori
porta a porta che comporta un rilevante vantaggio fiscale
5.
invece di
dedurre i costi di acquisto o noleggio delle auto al 20% è preferibile per
l’azienda concedere a un collaboratore un veicolo aziendale per uso promiscuo,
garantendosi così una deducibilità maggiorata fino al 70%
6.
Gli oneri deducibili possono essere
sottratti al reddito prima di calcolare l’imposta dovuta
7.
Gli oneri detraibili possono essere
sottratti direttamente dalle imposte da pagare
8.
Quindi, dedurre tutti gli acquisti e
costi sostenuti
9.
La
condizione necessaria per dedurre un costo del tuo imponibile è l’inerenza, cioè ci deve essere
una fattura inerente all’attività d’impresa quindi deve riguardare quello che
fai tu o che fa la tua azienda. La fattura non è probatoria e quindi occorre
che sia accompagnata da pezze d’appoggio costituite da fotografie di eventuali
lavori eseguiti, volantini, brochure, documenti estratti da Internet, attestazioni,
finalità della spesa, progetto a cui si riferisce.
10. Per dimostrare che un costo è inerente
all’attività della tua impresa in modo da POTERLO DEDURRE SENZA problemi se
fatturi come ditta individuale devi avere più codici Ateco possibili; invece se
fatturi come società devi fare in modo di avere un oggetto sociale più ampio
possibile, quindi nella descrizione dell’oggetto sociale della tua attività
aggiungi attività secondarie; si può scaricare una integrazione dell’oggetto
sociale dal sito www.pagaremenotassesipuò.it .
11. Inserire in bilancio le perdite sui crediti:
crediti che non possono più essere incassati dal relativo debitore generano una
perdita per l’azienda nell’esercizio in cui vengono rilevate; se sono inferiori
ad € 2500 e oltre i sei mesi dalla scadenza, non è necessaria l’azione legale
per portarli in deduzione.
12. Calcolare
l’acconto IVA nell’ultimo trimestre con il metodo previsionale e non con il
metodo storico.
L’acconto
Iva può essere calcolato scegliendo, in base alla convenienza, tra tre diversi
metodi di calcolo. In particolare, è possibile adottare uno dei seguenti
metodi:
·
storico
·
previsionale
·
analitico.
Metodo
storico
Applicando
il metodo storico, l’acconto Iva è pari all'88% del versamento effettuato, o
che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell'anno
precedente.
Il
versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell’acconto dovuto
per l’anno precedente.
Semplificando,
la base di calcolo, su cui applicare l’88%, è pari al debito d’imposta
risultante:
·
per i
contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre
dell’anno precedente
·
per i
contribuenti trimestrali ordinari dalla dichiarazione annuale Iva
·
per i
contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di
carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc..)
alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.
Metodo
previsionale (PREFERIBILE)
Con
il metodo previsionale l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle
operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre.
Con
questo metodo, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare:
·
per il mese di
dicembre, se si tratta di contribuenti mensili
·
in sede di
dichiarazione annuale Iva, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari
·
per il quarto
trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.
Per
rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare
il dato previsionale al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal
mese o dal trimestre precedente.
Metodo
analitico
Il calcolo con il metodo analitico si basa
sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. In particolare, l’acconto è
pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene
conto dell’Iva relativa alle seguenti operazioni:
·
operazioni
annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre
al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20
dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
·
operazioni
effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20
dicembre
·
operazioni
annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20
dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre
(se si tratta di contribuenti trimestrali).
COMPRENDERE LA DIFFERENZA TRA MARGINE DI
CONTRIBUZIONE ED EBITDA
13. Ebitda: earning before interest taxes depreciation
and amortization; in italiano: utile prima degli interessi, (ovvero il
costo del denaro necessario a far girare il business), delle tasse, dei
deprezzamenti costituiti da perdite varie su immobilizzazioni e crediti e degli
ammortamenti costituiti da quote di ripartimento dei cespiti aziendali.
Determina la capacità di un business di generare utili prima che l’imprenditore
e la normativa fiscale possano incidere in bene o in male.
CONTO ECONOMICO
il conto economico testimonia la ricchezza che
ha prodotto la tua azienda e, di conseguenza, l’imponibile fiscale sul quale
andranno calcolate le imposte.
Quindi è importantissimo!
STATO PATRIMONIALE
·
cos’è lo STATO
patrimoniale?
Lo stato
patrimoniale si compone di sezioni contrapposte:
a sinistra vi
sono gli attivi a destra le passività.
Lo stato
patrimoniale quantifica in euro il patrimonio della tua azienda in un
determinato giorno dell’anno. In genere al 31 dicembre quando si chiude il
bilancio di esercizio.
ATTIVI
dello stato patrimoniale:
Gli
Attivi dello stato patrimoniale costituiscono l’ammontare complessivo degli investimenti
in essere (attivo circolante più attivo immobilizzato) che sono destinati a
ritornare moneta in tempi brevi -meno di un anno- o perché destinate a un
impiego produttivo o perché destinate a essere venduti o riscossi e si distinguono in:
a) liquidità immediate: sono generalmente le disponibilità di cassa,
ad esempio i soldi sul conto corrente;
b) liquidità differite: sono impieghi non liquidi di esercizio in
attesa di realizzo. La trasformazione in contanti avverrà a scadenza o entro i
12 mesi; sono generalmente crediti verso clienti, cambiali commerciali,
prestiti titoli acquisiti per temporaneo investimento di eccedenza di mezzi
monetari, crediti verso clienti a breve termine, accantonamenti assicurativi,
titoli a breve termine, BOT, anticipi a fornitori e simili.
c) Rimanenze: sono impieghi di esercizi in attesa di
utilizzo di realizzo, ad esempio merci magazzino, lavori in corso non ancora
fatturati eccetera
d)
immobilizzazioni:
investimenti di durata pluriennale in
immobilizzazioni tecniche (materiali e immateriali) e immobilizzazioni
finanziarie, che si prevede resteranno vincolati all’azienda per lungo
tempo, generando flussi monetari in entrati in un periodo di tempo superiore
all’anno. Riguardano impieghi per fattori produttivi che costituiscono la
struttura operativa dell’impresa. Ad esempio:
§
immobilizzazioni materiali costituiti da
magazzini, macchine, terreni …
§
Immobilizzazioni immateriali: costituiti da
marchi, brevetti, avviamento, concessioni, licenze eccetera
§
immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni in
aziende controllate o collegate; crediti pluriennale nei confronti di altre
aziende, obbligazioni eccetera
PASSIVI
dello stato patrimoniale
premesso
che l’azienda copre i suoi investimenti ricorrendo a diverse forme di
finanziamento, le passività indicano proprio da chi e in che misura è stato
fornito il capitale necessario per finanziare le attività. Rappresentano
quindi la provenienza del capitale investito e corrispondono ai debiti
contratti dall’azienda con soggetti terzi.
Sono
distinte in:
passività
a breve termine: esigibili
entro l’anno, ad esempio debiti verso banche o fornitori, quote a breve
termine di crediti a medio e lungo termine, imposte a breve termine, cambiali
passive,
passività a lungo medio termine: esigibilità
oltre l’anno, ad esempio prestiti obbligazionari, mutui passivi, fondi per imposte a
lungo termine, trattamenti di fine rapporto;
IL CAPITALE NETTO
è pari alla differenza tra le attività e le
passività patrimoniali; cioè la misura di quanto resta delle attività dopo che
sono stati rimborsati tutti i creditori.
È costituito da:
conferimenti:
in denaro o in natura eseguiti dai proprietari o dai
soci al momento della costituzione dell’azienda o in epoche successive
(capitale sociale di riserva da sovrapprezzo delle azioni);
accantonamenti:
a riserva degli utili conseguiti e non distribuiti
ai soci sotto forma di dividendi, gli utili di bilancio conseguiti e
reinvestiti nell’impresa concorrono alla determinazione dei finanziamenti
aziendali (autofinanziamento in senso stretto).
il capitale netto aumenta in presenza di utili non
distribuiti mentre diminuisce in conseguenza di perdite a parità di tutte le
altre condizioni
Nel Conto economico non va riportata l’Iva ma vanno inseriti solo ricavi
e costi al netto dell’Iva perché i soldi dell’Iva sono dello Stato e
l’imprenditore è solo un intermediario che l’incassa per poi darli al legittimo
destinatario.
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