COME RINEGOZIARE IL MUTUO QUANDO LA CASA E’ GIA’ PIGNORATA E IN ASTA CHECK LIST REQUISITI

 

La Legge 19 dicembre 2019 n°157, art.41 bis, consente di rinegoziare il mutuo a condizioni migliori, anche se è in corso il pignoramento dell’immobile e la messa all’asta dello stesso.

In alternativa

alla rinegoziazione il consumatore può richiedere un finanziamento con assistenza del fondo di garanzia di prima casa, che potrà coprire il 50% dell’importo oggetto di rinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento.

Ecco la checklist dei requisiti per accedere alla rinegoziazione

 

NORMATIVA

DISPOSIZIONE

VIGENZA

REQUISITI

Legge n.27/2020 “Cura Italia” - art.54 ter.

Sospensione per 6 mesi delle procedure esecutive di pignoramento immobiliare in tutto il territorio nazionale.

A decorrere dal 29 aprile 2020 fino al 29 Ottobre 2020

EMERGENZA CORONAVIRUS

solo per 1^ casa - abitazione principale del debitore.

Legge n.27/2020 “Cura Italia”- art.103 comma 6

Sospensione delle esecuzioni per rilascio (sfratti) fino al 1 settembre 2020

A decorrere dal 29 aprile 2020 fino al 1 Settembre 2020

EMERGENZA CORONAVIRUS

Per 1^ casa ed

anche per immobili diversi dall’uso abitativo

D.L. 124 del 26 ottobre 2019, convertito in Legge 19 dicembre 2019 n°157, art.41 bis

L’art.41 bis consente di rinegoziare il mutuo a condizioni migliori, anche se è in corso il pignoramento dell’immobile e la messa all’asta dello stesso.

In alternativa

alla rinegoziazione il consumatore può richiedere un finanziamento con assistenza del fondo di garanzia di prima casa, che potrà coprire il 50% dell’importo oggetto di rinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento.

EMERGENZA CORONAVIRUS

La richiesta è proponibile per un pignoramento eseguito tra il 1 gennaio 2010 e il 30 giugno 2019.

Deve trattarsi di abitazione principale (dimora abituale).

Condizioni:

·        Non vi siano creditori intervenuti oltre al creditore procedente

·        aver rimborsato almeno il 10% del capitale del credito originariamente finanziato.

·        il debito complessivo non deve essere superiore ad euro 250.000,00=

Legge 9 agosto 2013, n°98,

Divieto per l’Agente di riscossione di pignorare l’unico bene immobile di proprietà del debitore  adibito a uso abitativo nel quale lo stesso abbia la residenza anagrafica

NORMA  SEMPRE IN VIGORE

Sono escluse le abitazioni di lusso

 

Avv. Rodolfo Tullio Parrella  335/8248795

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