COME RINEGOZIARE IL MUTUO QUANDO LA CASA E’ GIA’ PIGNORATA E IN ASTA CHECK LIST REQUISITI
La Legge 19 dicembre
2019 n°157, art.41 bis, consente di
rinegoziare il mutuo a condizioni migliori, anche se è in corso il pignoramento
dell’immobile e la messa all’asta dello stesso.
In alternativa
alla rinegoziazione
il consumatore può richiedere un finanziamento con assistenza del fondo di garanzia
di prima casa, che potrà coprire il 50% dell’importo oggetto di rinegoziazione
ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento.
Ecco la checklist dei
requisiti per accedere alla rinegoziazione
NORMATIVA |
DISPOSIZIONE |
VIGENZA |
REQUISITI |
Legge n.27/2020 “Cura Italia” - art.54
ter. |
Sospensione per 6 mesi delle procedure esecutive di pignoramento
immobiliare in tutto il territorio nazionale. |
A
decorrere dal 29 aprile 2020 fino al 29 Ottobre 2020 EMERGENZA
CORONAVIRUS |
solo per 1^ casa - abitazione principale del debitore. |
Legge n.27/2020 “Cura Italia”- art.103
comma 6 |
Sospensione delle esecuzioni per rilascio (sfratti) fino al 1 settembre 2020 |
A
decorrere dal 29 aprile 2020 fino al 1 Settembre 2020 EMERGENZA
CORONAVIRUS |
Per 1^ casa ed anche per immobili diversi
dall’uso abitativo |
D.L. 124 del 26 ottobre 2019, convertito in Legge 19 dicembre 2019
n°157, art.41 bis |
L’art.41 bis consente di rinegoziare il mutuo a condizioni migliori,
anche se è in corso il pignoramento dell’immobile e la messa all’asta dello
stesso. In
alternativa alla rinegoziazione il consumatore può richiedere un finanziamento
con assistenza del fondo di garanzia di prima casa, che potrà coprire il 50%
dell’importo oggetto di rinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo
finanziamento. |
EMERGENZA
CORONAVIRUS |
La richiesta è proponibile per un pignoramento eseguito tra il 1
gennaio 2010 e il 30 giugno
2019. Deve trattarsi di abitazione principale (dimora abituale). Condizioni: ·
Non vi siano creditori intervenuti oltre al creditore
procedente ·
aver rimborsato almeno il 10% del capitale del
credito originariamente finanziato. ·
il debito complessivo non deve essere
superiore ad euro 250.000,00= |
Legge 9 agosto 2013, n°98, |
Divieto per l’Agente di riscossione di
pignorare l’unico bene immobile di proprietà del debitore adibito a uso abitativo nel quale lo stesso
abbia la residenza anagrafica |
NORMA SEMPRE IN VIGORE |
Sono escluse le abitazioni di lusso |
Avv. Rodolfo Tullio Parrella
335/8248795
Studio Legale Parrella & Partners
Soluzioni …..
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