Accertamento dell’obbligo del terzo pignorato “mero incidente esecutivo”.

Il procedimento endo-esecutivo dell'accertamento dell'obbligo del terzo e l'importanza del criterio della data certa. Ai sensi dell’articolo 2918 del Codice civile, gli atti di cessione e di liberazione di pigioni e di fitti non ancora scaduti relativi a un periodo non superiore a tre anni, nonché la compensazione, sono opponibili ai creditori qualora abbiano una data certa e, comunque, non oltre un anno dal pignoramento. Non costituisce prova di certezza della data il verbale di assemblea che richiama una scrittura di compensazione dei crediti con pigioni o fitti non ancora scaduti né la loro appostazione nei bilanci di esercizio, data certa che acquisiscono solo con il deposito presso la Camera di Commercio. Ordinanza del Tribunale di Salerno, Giudice dell’esecuzione Dottor Salvatore Caligiuri Procedimento R.G.E. 5116/2019 L’attuale formulazione dell’articolo 549 c.p.c. considera l’accertamento dell’obbligo del terzo un mero incidente esecutivo, ovvero un procedimento endo-esecutivo avente la funzione di concludere il processo in corso con ordinanza avente efficacia limitata all’espropriazione in corso ed appartenente alla competenza funzionale del giudice dell’esecuzione del processo stesso. Le modalità dell’accertamento sono determinate dal Giudice che pure fissa la scansione cronologica e un’ampia discrezionalità è attribuita nell’acquisizione e valutazione del materiale allo stesso giudice dell’esecuzione che ha il potere: di compiere atti di istruzione anche di ufficio; di fondare il proprio convincimento anche su elementi che sarebbero di per sé inidonei a fondare la decisione in sede ordinaria. L’ordinanza che conclude l’accertamento produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile ex articolo 617 c.p.c. accertamento obbligo terzo pignorato Il criterio della data certa La scrittura privata di compensazione dei crediti tra il debitore del terzo pignorato priva di data certa non la acquisisce in virtù dell’inserimento di un richiamo alla stessa in un verbale di assemblea antecedente; né tale certezza si può ricavare dalla collocazione della scrittura de quo nei bilanci di esercizio fino a quando tali bilanci non siano stati depositati presso la Camera di Commercio con protocollo di deposito della medesima Camera di Commercio. Ai fini della risoluzione del conflitto tra i creditori e di terzi il legislatore, all’articolo 2918 Codice civile, ha previsto che gli atti di cessione di liberazione di pigioni e di fitti non ancora scaduti i relativi a un periodo non superiore a tre anni nonché la compensazione siano opponibili ai creditori qualora abbiano data certa e comunque non oltre un anno dal pignoramento. Il criterio della trascrizione Ne consegue che, a prescindere dalla operatività del criterio della data certa anteriore, contestualmente opera anche il criterio della trascrizione allorché la loro durata sia ultra triennale e le pigioni e i fitti non siano ancora scaduti (ex articolo 2643 Codice civile numero nove). La questione trattata è stata ritenuta come caratterizzata da assoluta novità – visti gli aspetti di diritto affrontati – circostanza che ha indotto il giudice a disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.

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