Aggiornamento nuova normativa: COME DIFENDO LA PRIMA CASA DALLE BANCHE e dalle società NPL
ANCHE IL
CONIUGE, LA PARTE DELL’UNIONE CIVILE, IL CONVIVENTE DI FATTO, I PARENTI E GLI
AFFINI FINO AL TERZO GRADO, OLTRE AL DEBITORE, POSSONO RINEGOZIARE IL MUTUO
QUANDO LA CASA E’ GIA’ PIGNORATA E IN ASTA,
CON CANCELLAZIONE DEL DEBITO RESIDUO.
INTRODOTTA NORMATIVA
PIU’ FAVOREVOLE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI MUTUI IPOTECARI PER IMMOBILI OGGETTO
DI PROCEDURA ESECUTIVA CON ESDEBITAZIONE
La Legge 19 dicembre
2019 n°157, nella NUOVA FORMULAZIONE DELL’
art.41 bis, consente di rinegoziare
il mutuo al 75% del prezzo d’asta anche se è in corso il pignoramento e fissata la messa all’asta dell’immobile.
in aggiunta o alternativa
alla rinegoziazione
il consumatore, nonché il coniuge, la parte
dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e gli affini fino al
terzo grado, possono richiedere un finanziamento con assistenza del
fondo di garanzia per la prima casa, ex art. 1, comma 48, lettera c), legge 147
del 27 dicembre del 2013 che potrà
coprire il 50% dell’importo oggetto di rinegoziazione o di nuovo finanziamento.
Il debitore che ha
fatto richiesta di rinegoziazione può presentare istanza di sospensione della
procedura esecutiva al Giudice dell’esecuzione il quale, sentiti i creditori,
può sospendere il processo finoa 6 mesi
La rinegoziazione con
beneficio della garanzia del fondo può essere contenuta anche in un prposta di
accordo o di piano del consumatore di cui alla Legge n° 3 del 27 gennaio 2012.
Ecco la checklist dei
requisiti per accedere alla rinegoziazione
NORMATIVA |
DISPOSIZIONE |
VIGENZA |
REQUISITI |
D.L. 124 del 26 ottobre 2019, convertito in Legge 19 dicembre 2019
n°157, art.41 bis e successive
modifiche apportate dalla Legge 69/2021 |
L’art.41 bis, come modificato dalla legge 69/2021, consente di rinegoziare il mutuo a
condizioni migliori, anche se è in corso il pignoramento dell’immobile e la
messa all’asta dello stesso. In
alternativa alla rinegoziazione il consumatore, IL CONIUGE, LA PARTE DELL’UNIONE CIVILE, IL
CONVIVENTE DI FATTO, I PARENTE E GLI AFFINI FINO AL TERZO GRADO,
possono richiedere un finanziamento con assistenza del fondo di garanzia di
prima casa, che potrà coprire il 50% dell’importo oggetto di rinegoziazione o
del nuovo finanziamento. |
FINO
AL 31/12/2022 |
La richiesta è proponibile per un pignoramento eseguito entro il 21
marzo 2021. Deve trattarsi di abitazione principale (dimora abituale). Condizioni: ·
aver rimborsato almeno il 5% del capitale del
credito originariamente finanziato. ·
il debito complessivo non deve essere
superiore ad euro 250.000,00=. L’Istanza |
Legge 9 agosto 2013, n°98, |
Divieto per l’Agente di riscossione di
pignorare l’unico bene immobile di proprietà del debitore adibito a uso abitativo nel quale lo stesso
abbia la residenza anagrafica |
NORMA SEMPRE IN VIGORE |
Sono escluse le abitazioni di lusso |
Avv. Rodolfo Tullio
Parrella 335/8248795
Studio Legale Parrella & Partners
Soluzioni …..
dal 1984
via Roma, 11, 84091, Battipaglia (SA)
Tel. e Fax 0828/341833
Mobile: 335/8248795
E.mail:
avvocatoparrella@gmail.com
PEC:
rodolfoparrella@legalmail.it
BLOG: avvocatoparrella.it
Commenti
Posta un commento